Le forniture di gas effettuate da SIAD S.p.A. ("SIAD") e la
messa a disposizione della clientela di recipienti (bombole, pacchi
bombole, etc.) di proprietà di SIAD, sono regolate dalle seguenti
condizioni generali di vendita:
- Art. 1 - Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali disciplinano i
rapporti di fornitura da SIAD Società Italiana Acetilene &
Derivati S.p.A. (di seguito SIAD) all'Acquirente. Eventuali
condizioni generali d'acquisto non invalideranno l'efficacia delle
presenti Condizioni Generali. Anche in caso di deroghe concordate
per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per
le parti non espressamente derogate. L'accettazione da parte
dell'Acquirente dell'offerta o la conferma dell'ordine da parte di
SIAD, in qualunque modo effettuate, comportano l'applicazione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte di vendita
formulate da SIAD hanno una validità di 30 giorni decorrenti dalla
formulazione delle stesse e limitatamente all'integrale fornitura di
quanto nelle stesse quotato.
- Art.2 - Prodotti
SIAD garantisce le seguenti purezze: ossigeno,
azoto, argon, idrogeno, anidride carbonica 99%, acetilene disciolto
98% depurato ed essiccato. La misurazione del contenuto dei
recipienti viene fatta con arrotondamento a norma delle leggi
fisiche, tenuto conto anche del fattore di comprimibilità con una
tolleranza massima del 10%. SIAD si riserva comunque il diritto di
modificare in qualunque momento le caratteristiche dei propri
prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione
all'Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali. I
prodotti SIAD sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche
vigenti in Italia e SIAD garantisce le prestazioni dei prodotti di
sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi,
destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc. da essa espressamente
indicati. È espressamente vietato l'uso dei prodotti, imballi od
altri beni forniti da SIAD per finalità illecite e/o con modalità
difformi rispetto ai principi generali di prudenza, perizia, alle
regole dell'arte tecnica ed alle prescrizioni contenute nella scheda
di sicurezza del prodotto. È assolutamente vietato usare gas
industriale per impieghi medicali o alimentari. SIAD declina ogni
responsabilità per le conseguenze derivanti da quanto sopra.
L'Acquirente assumendosi altresì la responsabilità di verificare
ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle
del paese di destinazione dei prodotti, dichiara di utilizzare il
prodotto solo per finalità e con modalità consentite tenendo indenne
SIAD.
- Art. 3 - Recipienti
3.1 L'Acquirente si dichiara informato da SIAD dei rischi
esistenti in relazione al deposito ed all'uso dei prodotti e dei
recipienti ed è responsabile dell'utilizzo degli stessi
conformemente alle indicazioni ricevute nonché di dare precise
istruzioni in proposito a tutti coloro che dovessero maneggiare o
far uso dei prodotti e dei recipienti. L'Acquirente, dal momento
della consegna del prodotto, è responsabile del suo utilizzo e
dell'idoneità del prodotto e dei recipienti all'uso al quale lo
stesso viene destinato.
3.2 I recipienti devono servire esclusivamente per il
trasporto e la conservazione dei gas a cui sono destinati. È
tassativamente preclusa ogni diversa utilizzazione. L'Acquirente non
può per alcun motivo far riempire presso altri fornitori i
recipienti avuti in consegna; non può inoltre effettuarne neppure
temporaneamente la cessione a terzi.
3.3 Per ciascun recipiente messo a disposizione, SIAD potrà
richiedere all'Acquirente un deposito cauzionale infruttifero in
misura che SIAD si riserva la facoltà di stabilire in rapporto con
il valore aggiornato del recipiente. In caso di perdita o
danneggiamento che renda pericoloso o vietato il riutilizzo del
recipiente e/o in caso di mancata restituzione, SIAD addebiterà
all'Acquirente il valore a nuovo del recipiente al prezzo di listino
corrente in vigore al momento dell'addebito stesso.
3.4 I recipienti messi a disposizione da SIAD per l'utilizzo
del gas fornito rimangono di assoluta proprietà di SIAD e la
cauzione prescritta e versata non modifica questo stato di diritto.
L'Acquirente è sempre tenuto a restituirli franco magazzino di
provenienza non appena vuoti e comunque non oltre il termine massimo
di tolleranza di giorni 90 (novanta) dalla data di consegna.
L'Acquirente è responsabile dell'eventuale danneggiamento dei
recipienti e dei suoi accessori - anche se avvenuto per causa a lui
non imputabile - dal momento della loro consegna all'Acquirente o al
vettore da lui designato fino al momento della restituzione al
magazzino di SIAD. Trascorso il suddetto termine di novanta giorni
l'Acquirente si assume anche le responsabilità conseguenti dalla
eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, ancorché gli
vengano addebitati i canoni di cui all'art. 3.5.
3.5 Per la disponibilità dei recipienti - indipendentemente
dal tipo di gas contenuto e fornito, e per ciascun recipiente -
l'Acquirente è tenuto a corrispondere a SIAD un canone giornaliero
di “Messa a Disposizione Bombola” (di seguito “MDB”). SIAD potrà:
modificare le modalità di addebito
della “MDB”;
convenire con l'Acquirente modalità
di addebito diverse dalla “MDB”, ove il tipo di fornitura o la
struttura organizzativa dell'Acquirente lo richieda. Fatto salvo
quanto previsto all'Art 3.3, per ogni recipiente trattenuto
dall'Acquirente per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni e
multipli degli stessi, all'Acquirente verrà addebitato, oltre alla
“MDB”, un canone giornaliero aggiuntivo denominato “MDB
incrementale”, calcolato come percentuale fissa, non negoziabile,
del valore applicato alla “MDB”. SIAD si riserva inoltre il
diritto di modificare scaglioni e percentuali applicate alla “MDB”
incrementale.
3.6 L'Acquirente deve rendere in perfette condizioni i
recipienti a lui consegnati. È assolutamente vietato rimuovere o
riparare le valvole ed applicare alle valvole grasso, olio o
materiali lubrificanti. Le valvole e gli accessori danneggiati o
mancanti saranno addebitati al prezzo di listino corrente in vigore
al momento dell'addebito stesso. Esaurita l'erogazione del gas, la
valvola deve essere chiusa. È indispensabile che le bombole siano
restituite sempre con la valvola chiusa e con all'interno una
leggera pressione residua. Nel caso in cui la mancata chiusura della
valvola comporti la necessità di ricondizionare il recipiente, le
spese di ricondizionamento saranno addebitate all'Acquirente.
3.7 Per la corretta gestione dei propri imballi, in relazione
a tutto quanto definito negli articoli precedenti ed in particolare
per quanto attiene alla gestione in sicurezza degli stessi, SIAD
dispone di un registro di tutti gli imballi consegnati ed in
giacenza presso l'Acquirente, corredati di tutte le necessarie
informazioni.
3.8 Per i recipienti che non appartengono a SIAD e vengono a
questa affidati per il riempimento, l'Acquirente dovrà esibire un
documento atto a provare la conformità del recipiente stesso alle
condizioni di legge vigenti in Italia e la legittimità d'uso.
L'Acquirente è inoltre responsabile in via esclusiva della
conformità del recipiente alle condizioni di legge e di sicurezza,
ed in particolar modo del fatto che non contenga alcunché possa
generare pericolo in contatto con il gas che esso è destinato a
ricevere. In ogni caso SIAD, a suo insindacabile giudizio, può
rifiutare il riempimento di recipienti che non ritenga idonei alla
ricarica. Ogni recipiente non appartenente a SIAD sarà sottoposto a
una verifica di sicurezza che sarà addebitata all'Acquirente.
Art. 4 - Consegna Salvo patto contrario, la fornitura
dei prodotti si intendono sempre venduti franco fabbrica SIAD e
consegnati presso i magazzini di SIAD dove l'Acquirente ha la
facoltà di richiedere la ripetizione del controllo quantitativo e
qualitativo. I termini di consegna hanno unicamente carattere
indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto
esclusa qualsiasi responsabilità di SIAD per tutti i danni derivanti
da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. Se, per cause
non imputabili a SIAD, l'Acquirente o il vettore da lui designato
non provveda a prendere in consegna i prodotti, SIAD, previa
comunicazione all'Acquirente, potrà stoccarli addebitando a
quest'ultimo ogni relativo costo sostenuto. I prodotti consegnati
restano di proprietà di SIAD S.p.A. sino al momento del completo
pagamento.
Art. 5 - Prezzi I prezzi dei prodotti si riferiscono al
listino prezzi in vigore al momento dell'accettazione dell'offerta
di vendita da parte dell'Acquirente o all'emissione della conferma
d'ordine da parte di SIAD. SIAD si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa
comunicazione all'Acquirente, nell'eventualità in cui si verifichino
aumenti di costo delle materie prime, della mano d'opera o di
qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi
di produzione. I prezzi dei prodotti s'intendono sempre franco
fabbrica SIAD, fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le
parti.
Art. 6 - Pagamenti I pagamenti dovranno essere
effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute
nell'offerta di vendita o nella conferma d'ordine, ovvero in
contanti all'atto della consegna. I pagamenti ed ogni altra somma
dovuta a qualsiasi titolo a SIAD devono essere effettuati al
domicilio della medesima. Salvo patto contrario, i pagamenti
verranno effettuati in Euro. I prezzi espressi in valuta diversa
dall'Euro potranno subire variazioni in relazione alle fluttuazioni
del relativo tasso di cambio. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei
pagamenti attribuisce a SIAD il diritto di:
sospendere le forniture in corso,
anche se non relative al pagamento in questione;
variare le modalità di pagamento e
di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il
pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie;
richiedere, a decorrere dalla data
di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di
formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora
dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge
attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in
particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta
salva in ogni caso la facoltà di SIAD di chiedere il risarcimento
del maggior danno subito.
Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi
titolo a SIAD diventa immediatamente esigibile. L'Acquirente sarà
tenuto al pagamento integrale dei prodotti e servizi, anche nel caso
in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno
definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.
L'Acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione
con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di SIAD.
- Art. 7 - Limitazione di responsabilità
SIAD non sarà responsabile per il mancato
puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui
tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
cause a lei non imputabili e/o cause
di forza maggiore (a titolo di esempio non esaustivo: sciopero,
boicottaggio, serrata, incendio, guerra civile, sommosse e
rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia,
ritardi nella consegna di componenti di materie prime);
azioni (od omissioni)
dell'Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle
informazioni e delle approvazioni necessarie a SIAD per procedere
con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti;
mancato rispetto dei termini di
pagamento da parte dell'Acquirente.
Nell'eventualità in cui si dovesse verificare
una delle suddette ipotesi, SIAD provvederà a comunicarla
all'Acquirente unitamente alla quantificazione dell'eventuale
ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di SIAD è
causato da azioni od omissioni dell'Acquirente, o da specifico
lavoro di altri contraenti o fornitori dell'Acquirente, SIAD avrà
inoltre diritto ad una revisione del prezzo.
- Art. 8 - Garanzia
8.1 SIAD garantisce che i prodotti forniti corrispondono per
qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da
vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono
espressamente destinati.
8.2 L'Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei
prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna
dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi.
L'Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi
per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna.
L'Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni
ragionevole controllo richiesto da SIAD o qualora non provveda a
restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa
richiesta.
8.3 Qualora sia provata la responsabilità di SIAD e salvi i
casi di dolo o colpa grave, per la mancata e/o ritardata consegna di
prodotto e/o per la consegna di prodotto non conforme la
responsabilità di SIAD sarà limitata:
restando inteso che nessun corrispettivo sarà
dovuto dall'Acquirente a SIAD per il prodotto fornito o sostituito
come sopra.
8.4 In tutti gli altri casi, diversi da quelli descritti
nell'Art. 8.3 che precede, e fatta salva la responsabilità di SIAD
per dolo o colpa grave, la responsabilità di SIAD per eventuali
danni comunque causati all'Acquirente non potrà in alcun caso
superare un importo complessivo pari al Corrispettivo della
fornitura non conforme di cui all'articolo 8.3 che precede.
- Art. 9 - Codice di condotta e misure restrittive
9.1L'Acquirente si impegna a non porre in essere nessuna
condotta che possa comportare violazione delle disposizioni e delle
regole di comportamento previste dal Codice Etico adottato da SIAD,
reperibile su www.siad.com, parte integrante del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, né atti o
comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in
particolare del D.lgs. 231/2001.
9.2 L'Acquirente è consapevole del fatto che le vendite a
soggetti iscritti nelle liste dei destinatari di misure restrittive
sono vietate.
9.3 L'Acquirente nell'esecuzione dei suoi obblighi si impegna
a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in particolare per
quanto riguarda le leggi anticorruzione.
- Art. 10 - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali e i relativi
contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti
cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente
competente il foro di Bergamo.
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